Art. 22.
(Modifica all'articolo 208 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

      1. All'articolo 208 (R) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme del presente capo e di quelle cui si rinvia, per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione

 

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è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo. Per il processo penale l'ufficio incaricato è quello presso il giudice dell'esecuzione (L)»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 208 (L-R). - Ufficio competente».