1. All'articolo 208 (R) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme del presente capo e di quelle cui si rinvia, per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 208 (L-R). - Ufficio competente».